1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
2. L'organizzazione degli ordini professionali degli ottici-optometristi è demandata alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che determinano il carattere regionale o provinciale del rispettivo ordine.
3. Gli iscritti ad ogni singolo ordine professionale provvedono, per il suo funzionamento, alla necessaria dotazione economica, nonché attraverso gli ordini professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla dotazione economica della Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi.