Art. 5.
(Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi).

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
      2. L'organizzazione degli ordini professionali degli ottici-optometristi è demandata alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che determinano il carattere regionale o provinciale del rispettivo ordine.
      3. Gli iscritti ad ogni singolo ordine professionale provvedono, per il suo funzionamento, alla necessaria dotazione economica, nonché attraverso gli ordini professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla dotazione economica della Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi.

 

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